Accedi con Facebook

Soppressione del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza).

In riferimento all'obbligo, finora previsto, dell'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), si segnala che il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 - attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge - ha, tra l'altro, modificato alcune disposizione del Codice in materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS).

Pertanto, salvo che intervengano modifiche da parte del Parlamento, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno

DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5

Fonte:
Garanteprivacy.it

Rinnovo del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza).

Logo del sito dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
Entro il 31 marzo, come ogni anno, dovrà essere effettuato il rinnovo del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) aggiornandone i contenuti.

Che cos'e' il DPS

Il DPS fa parte delle misure minime di sicurezza dei dati indicate dal D.lgs 196/03. Deve contenere, in particolare, l'analisi dei rischi che incombono sui dati trattati e le tutele da adottare per prevenire la loro distruzione, l'accesso abusivo e la dispersione.

Il DPS e' obbligatorio?

Il DPS è un documento da redigere obbligatoriamente per chi raccoglie, utilizza e conserva dati sensibili o giudiziari nel caso in cui il trattamento avvenga con l'ausilio di strumentazioni elettroniche. Si fa presente che, ai sensi della L. 14/2009, sono state inasprite le sanzioni nei confronti di chi omette di adottare le misure minime di sicurezza.

Il DPS non è invece obbligatorio nel caso in cui i dati sensibili o giudiziari siano trattati solo su supporto cartaceo. In quest'ultimo caso e' comunque necessario, anche in ottemperanza al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, adottare delle misure di protezione, ad es. gli archivi cartacei devono essere conservati in armadi/casseforti chiusi a chiave e i fascicolatori, contenenti le cartelle dei clienti/pazienti, devono essere protetti da lucchetto.

Come fare ad aggiornare il DPS?

Per aggiornare il DPS e' necessario verificare se la situazione attuale di protezione dei dati sensibili corrisponde ancora a quella indicata nei documenti già redatti.

Se ci sono stati dei cambiamenti (variazione incaricati, aggiornamenti anagrafici, cambiamenti PC, antivirus, etc.), è necessario procedere all'aggiornamento puntuale di tutte le modifiche, datare e firmare il nuovo documento.

Se non ci sono stati cambiamenti di alcun tipo, e' necessario procedere alla ristampa dell'intera documentazione indicando nell'ultima pagina che non ci sono state modifiche rispetto all'anno precedente, rinnovando la data e la firma per l'anno 2010.

Il DPS deve essere un documento "a data certa"?

Non vi è un espresso obbligo di legge di redigere il documento "a data certa".

Fonte:
@Newsletter n. 6 del 19 marzo

Risorse per Approfondimento:
Vademecum sulla Privacy: La conservazione dei dati: le misure minime di sicurezza e il DPS

Antitrust, Cancellate Le Tariffe Minime Per Gli Psicologi

L'Ordine degli psicologi cancellerà dal Codice deontologico ogni riferimento alle tariffe minime. E' il risultato ottenuto dall'Antitrust che ha accettato, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi per chiudere l'istruttoria avviata il 14 maggio 2009.

L'Antitrust aveva contestato al Consiglio una possibile intesa restrittiva della concorrenza, in quanto le previsioni deontologiche erano in grado di uniformare i prezzi delle prestazioni professionali. Il Codice prevedeva infatti che i compensi dovessero essere adeguati all'importanza dell'opera e al decoro della professione, rinviando al Testo unico della tariffa professionale quale parametro per la valutazione della misura dei compensi stessi. Il mancato rispetto del decoro professionale, al quale venivano dunque ancorate le tariffe, era inoltre suscettibile di azione disciplinare.

Grazie alle misure proposte dall'Ordine, il nuovo testo del Codice ribadisce il principio della libera pattuizione del compenso tra le parti nel momento iniziale del rapporto ed elimina il riferimento al decoro quale criterio cui parametrare la tariffa. Viene inoltre cancellato ogni riferimento al Testo unico e, di conseguenza, anche la possibilità che possa essere utilizzato quale parametro della decorosità della tariffa praticata dallo psicologo, nonché come possibile fonte di responsabilità disciplinare. Secondo l'Antitrust, gli impegni proposti eliminano le preoccupazioni di carattere concorrenziale all'origine dell'istruttoria e sono in linea con le indicazioni contenute nell'indagine conoscitiva sugli Ordini professionali.

Fonte:
it.notizie.yahoo.com | vai alla fonte...>>

Professione Psicologo:la tutela (finalmente) possibile

E’ recente la notizia che il procedimento penale per esercizio abusivo della professione contro Francesco Massimo Abela, in cui l’Ordine Emilia-Romagna si è costituito parte civile, è arrivato a sentenza definitiva in quanto le decisioni del giudice in primo grado non sono state appellate.

Questo rappresenta un deciso passo avanti sia nella difesa della nostra professione sia in una più puntuale definizione dei termini operativi in cui essa si compendia.

Può sembrare strano (ma chi si interessa alle questioni della nostra professione lo sa bene, purtroppo) ma, a venti anni dalla sua istituzione, la professione di Psicologo in Italia è definita in maniera molto approssimativa dalle norme (l’articolo 1 della stessa legge 56/89 - che genericamente parla di “intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità” in verità non definisce quasi nulla in termini operativi). Questo dà la possibilità a tanti pseudo professionisti (e a veri e propri truffatori) di utilizzare competenze professionali che ci appartengono e farle proprie con poche possibilità che la legge possa poi dare ragione a noi Psicologi.

La professione di Psicologo, così genericamente delineata nelle sue funzioni essenziali, deve allora essere riempita di contenuti operativi. Da tempo AltraPsicologia chiede che gli Ordini si impegnino per rappresentare al legislatore i cosiddetti “atti tipici” della professione, quelle azioni cioè che qualificano essenzialmente l’attività dello Psicologo in quanto tale e che devono essere riservati esclusivamente agli Psicologi stessi. Finora, però, non si è visto nulla di concreto se non l’impegno sporadico, come nel caso dell’Ordine dell’Emilia Romagna che qui riportiamo, a perseguire legalmente coloro che, senza essere iscritti all’Albo, abusano degli atti operativi che caratterizzano la nostra professione.

In assenza di una migliore definizione legislativa, quindi, la puntualizzazione delle attività riservate esclusivamente agli Psicologi deve avvenire, mano a mano, attraverso le chiarificazioni che provengono dalle sentenze, laddove – come nel caso di cui stiamo parlando - delineino l’essenza del nostro lavoro e in cosa si differenzia da ciò che altri operatori (naturopati, counsellors, coaches, ecc.) sostengono essere il loro legittimo campo di attività. Per questo tale determinazione è un passo avanti sensibile. Dimostra come, nonostante il terreno in questo ambito sia piuttosto impervio e scivoloso, si possano vincere delle battaglie, qualora l’Ordine si impegni in tal senso.

Veniamo ai fatti: il 6 marzo 2007 veniva pronunciata la sentenza di condanna (ora diventata definitiva) per esercizio abusivo della professione di Psicologo del dott. Francesco Massimo Abela, contro cui l’Ordine dell’Emilia-Romagna si era costituito parte civile.

Il dott. Abela, laureato in filosofia, non iscritto né all’Albo degli Psicologi né a quello dei Medici, affermava di svolgere attività di naturopata. In realtà, sulla base delle testimonianze portate dall’accusa (ma, in parte, anche da delle dichiarazioni di alcuni testi presentati dalla stessa difesa), il giudice ha ritenuto che, per quanto i colloqui fossero di diversa natura (variando da persona a persona) essi riguardavano “soprattutto problemi inerenti i propri stati emotivi”, concludendo infine che si evinceva “come l’approccio del dott. Abela sconfinasse in buona parte in valutazioni, approfondimenti, indagini di natura prettamente psicologica”.

Nonostante lo svolgimento dell’attività di naturopata sia assolutamente lecita, nella sentenza viene ricordato che essa “non può certamente sconfinare nel compimento di atti tipici, propri e riservati ad altre professioni, come quelle del medico-chirurgo e dello psicologo”.

Per quanto il giudice rilevi anch’egli il deficit per cui la legge istitutiva della professione di Psicologo (la 56/1989) non descrive in modo analitico gli atti della professione soggetti a riserva, ha nondimeno ritenuto assolutamente condivisibili le osservazioni del consulente di parte civile, l’avvocato e psicologo Eugenio Calvi, laddove chiariva che devono intendersispecifici di tale professione quei mezzi il cui uso si fonda sulla conoscenza dei processi psichici e che consistono essenzialmente nella osservazione, nel colloquio e nella somministrazione di test aventi lo scopo di individuare particolari aspetti del funzionamento psichico. Detti strumenti, poi, sono psicologici nella misura in cui hanno per finalità la conoscenza dei processi mentali dell’interlocutore, con l’utilizzo di schemi e teorie proprie delle scienze psicologiche”.

Un’osservazione che spesso viene fatta in difesa di chi è incolpato di esercitare abusivamente la nostra professione è quella che, non essendo gli imputati specificamente formati in tale ambito, in realtà non sarebbe possibile per loro applicare correttamente le tecniche psicologiche e, conseguentemente, gli interventi effettuati vanno più che altro annoverati sotto il generico termine di “consigli” più che di attività psicologica vera e propria.

D’altra parte, come qui fa giustamente rilevare il Giudice, “il reato è configurabile indipendentemente dalla correttezza e qualità degli atti tipici”; il che significa che, per essere imputati e condannati secondo l’art. 348 del nostro codice penale, non è necessario condurre in maniera corretta le attività specifiche di una professione, bensì compierne gli atti tipici, indipendentemente dal buon livello di interventi che vengono effettuati.

Nel nostro caso, una diagnosi o un intervento interpretativo o direttivo, che miri ad analizzare e intervenire sulle dinamiche psichiche è già da considerarsi atto tipico anche qualora la diagnosi o l’intervento fossero completamente sbagliati ed avulsi da un qualsivoglia fondamento scientifico. Come a dire che sono lo strumento e il metodo di indagine, più che la qualità con cui la stessa viene condotta, a determinare l’illiceità o meno del comportamento (esattamente come chi prescrive e somministra un farmaco senza essere medico incorre nel 348 c.p. indipendentemente dal fatto che abbia consigliato il medicinale adatto al problema oppure no).

Questa affermazione giurisprudenziale è fondamentale, perché applicabile in una molteplicità di situazioni in cui persone non iscritte all’Albo degli Psicologi mettono in atto azioni chehanno per finalità la conoscenza dei processi mentali dell’interlocutore, con l’utilizzo di schemi e teorie proprie delle scienze psicologiche

In questo specifico caso, tra l’altro, si è cercato di sviare l’attenzione facendo reggere la difesa sulla contestazione del fatto che il dott. Abela avesse mai praticato una forma di Psicoterapia; d’altra parte, è lo stesso giudice a rilevare un particolare che a volte sembra essere dimenticato persino da alcuni nostri colleghi i quali, per cultura o abitudine, tendono a far coincidere l’esercizio della nostra professione con l’esclusiva attività clinica e psicoterapeutica: l’imputato “ha nella sostanza impostato la propria difesa contestando di avere esercitato psicoterapia, ma trascurando che lo psicologo (non psicoterapeuta) per la ragione stessa dell’esistenza di detta professione (protetta), ha necessariamente un campo d’azione e competenze assai più vaste” e “va radicalmente escluso, dunque, che lo psicologo si occupi unicamente di psicopatologia”.

Non è, quindi, essenziale che una persona curi con metodi psicoterapeutici per incappare nel reato penale di cui sopra, ma è “sufficiente” che svolga attività di diagnosi e sostegno psicologico per poter essere ritenuto colpevole di esercizio abusivo della nostra professione.

Questa sentenza, quindi, si rivela importante soprattutto perché la decisione di condanna viene basata su valutazioni importanti in merito alle caratteristiche della nostra professione. Valutazioni che aiutano a dare una maggiore chiarezza e specificità al lavoro dello Psicologo anche dal punto di vista giuridico, colmando, almeno in parte, alcuni vuoti presenti nella Legge istitutiva della nostra professione.

La sentenza, infatti, riempie finalmente di maggiore senso l’articolo 1 della legge 56/89  nel momento in cui chiarisce come ciò che distingue uno Psicologo da un amico, prete o qualsivoglia figura che elargisce consigli e dà pacche sulle spalle è un’analisi conoscitiva che mira ad indagare i processi mentali sottesi alla situazione di malessere e il funzionamento psichico generale che porta a mantenere tale stato, opponendosi ad un possibile miglioramento.

Naturalmente, si considera che un collega faccia ciò con modalità scientifiche e adeguata formazione, mentre nel caso dell’abusivo ciò che conta non è la perizia o la scientificità con cui si approccia a tale metodo, quanto il fatto che lo utilizzi.

Di principio, si dà per scontato che chiunque abbia evitato di formarsi adeguatamente secondo percorsi che, per Legge, vengono ritenuti essenziali per lavorare in tali settori, non abbia poi le competenze adeguate per svolgere tale indagine appropriatamente e metta, così, seriamente a rischio la salute delle persone a cui si rivolge.

Titolo originale:  La tutela (finalmente) possibile.
Fonte:
altrapsicologia.it | vai alla notizia...>>

L'uso della posta elettronica certificata. Informazioni e obblighi di legge.

OBBLIGO DI LEGGE PER TUTTI I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI
In base alla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - è diventato obbligo di legge per tutti i professionisti iscritti ad un Albo o ad un Collegio professionale l'uso della PEC, la posta elettronica certificata.


INFORMAZIONI SULLA PEC.

  • Il quadro normativo di riferimento.

    La legge 28 gennaio 2009, n. 2  introduce l’obbligo, per i professionisti iscritti ad albi e collegi, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e prevede che tale indirizzo sia comunicato al proprio Ordine professionale affinché l’Ordine provveda a renderlo consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni, unitamente ai dati identificativi dell’iscritto. Gli elenchi saranno consultabili da tutte le amministrazioni pubbliche, compresa l’Amministrazione finanziaria, e potranno essere utilizzati per inviare comunicazioni ufficiali (con il medesimo valore di una raccomandata).

    La PEC si presenta quindi come un’innovazione capace di generare enormi risparmi sul piano economico nei settori pubblici e privati e di semplificare i rapporti tra privati e tra costoro e la pubblica amministrazione.

  • Cos'è la PEC

    La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale se il destinatario possiede a sua volta una casella di posta elettronica certificata.

    Il CNIPA - Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione  fornisce della PEC la definizione che segue. “La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

    I vantaggi connessi all’utilizzo della PEC. Se è vero che, dal punto di vista dell'utente, una casella di posta elettronica certificata non si differenzia da una casella di posta normale, rendendo semplice e intuitivo il suo utilizzo, la PEC assolve la stessa funzione legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale, presentando rispetto, ad essa, alcuni vantaggi. Innanzitutto l'invio dei messaggi ha costi inferiori a quello delle raccomandate e inoltre i messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso ad internet.

    PEC e firma digitale: qualche precisazione. La Pec non deve essere confusa con la firma digitale. Infatti, come abbiamo visto, la posta elettronica certificata consente di produrre certificazione legale dell’invio di un documento al pari della raccomandata con ricevuta di ritorno, ma nulla ha a che vedere con l’autenticità del documento stesso. La conformità all’originale di un documento è garantita invece dalla cosiddetta firma digitale, particolare procedura informatica che consente - come dice la parola stessa - di “firmare” il documento asserendone l’autenticità, al pari di una firma tradizionale. La firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e-governement. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni. Anche tale procedura è stata prevista dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nell’ottica della semplificazione amministrativa e prevede che la trasformazione di un documento cartaceo in informatico possa avvenire, nella maggior parte dei casi, a cura del soggetto che possiede il documento originale semplicemente tramite apposizione della propria firma digitale sul documento medesimo. Quindi per sfruttare appieno le potenzialità della PEC, cioè ad esempio inviare alle P.A. istanze ufficiali, consigliamo a tutti gli iscritti di dotarsi di firma digitale. A questo scopo è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati: soggetti pubblici e privati che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere tale attività. L’elenco di tali soggetti è pubblicato sul sito del CNIPA. www.cnipa.gov.it.

Fonte:
Ordine degli Psicologi Italiani – @Newsletter n. 20 del 30 luglio 2009

Attività psicodiagnostica e psicoterapeuta via Internet e a Distanza: Linee Guida

Logo del sito dell'Ordine degli Psicologi Italiani

LINEE GUIDA PER LE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE VIA INTERNET E A DISTANZA
nelle more di una codificazione deontologica nei termini di cui all’articolo 41 del Codice Deontologico degli psicologi italiani


PRINCIPI GENERALI

1. I principi etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo.
L’utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e cautela da parte dello psicologo, soprattutto laddove esse sono non usuali, innovative o sperimentali e comunque in carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale.
2. La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile per una attenta riflessione sullo sviluppo dell’intervento professionale dello psicologo, soprattutto nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione nuovi per tale ambito e nei casi di limitata esperienza professionale.
3. Ogni nuovo o innovativo mezzo di comunicazione utilizzato nell’esercizio della professione di psicologo necessita dell’identificazione del profilo delle sue specifiche caratteristiche e quindi delle sfide professionali che pone sul piano dell’appropriatezza epistemologica, teorica, tecnica e deontologica.
4. Al momento attuale, in base alla deliberazione n. 19 del 23 marzo 2002 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi Italiani, le pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica effettuate via Internet potrebbero risultare non conformi ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ed in tal caso sarebbero sanzionabili.


ASPETTI SPECIFICI

1. SICUREZZA
1.1 Identità degli psicologi
1.1.1 Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da poterne verificare l’identità e il domicilio.
1.1.2 Gli psicologi associati che sviluppano siti Web devono facilitarne l'identificazione come siti appartenenti a psicologi iscritti all’Ordine professionale.
1.1.3 Lo psicologo singolo o associato che offre prestazioni via internet è tenuto a segnalare al proprio ordine professionale di appartenenza l’indirizzo web del sito presso il quale eroga tali prestazioni.
1.1.4 Gli psicologi sono tenuti a specificare la loro iscrizione all’Ordine professionale. Se specificano anche l’appartenenza ad associazioni scientifiche devono rendere identificabili e contattabili tali associazioni e reperibili i relativi statuti .
1.1.5 Dove un servizio è fornito da più psicologi, questo deve essere chiaramente specificato. In ogni caso deve essere identificabile l’autore della prestazione.
1.1.6 Se i professionisti coinvolti afferiscono a professionalità diverse queste devono essere chiaramente identificabili. Nel sito web in cui vengono offerte prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni relative alle norme professionali e al codice deontologico vigenti, ed alle modalità di consultazioni dei medesimi.

1.2 Identificazione degli utilizzatori
1.2.1 Di norma va richiesta l’identificazione dell' utente.
1.2.2 Anche nei casi in cui una data prestazione preveda in generale la possibilità di garantire l'anonimato dell' utente, lo psicologo deve sempre valutarne la compatibilità caso per caso.
La garanzia dell’anonimato dovrà comportare sempre, da parte dello psicologo, l’adozione di precauzioni supplementari, in relazione anche alla possibilità che gli utilizzatori possano necessitare di specifiche tutele o avere uno specifico stato giuridico (per esempio un minore).
1.2.3 Gli psicologi che garantiscono l’accesso anonimo a prestazioni professionali devono specificare chiaramente quali prestazioni sono compatibili con l’anonimato e quali non lo sono.
1.2.4 Le prestazioni professionali che garantiscono l’anonimato sono allo stesso modo soggette alle regole sul consenso informato ancorché acquisibile solo con un identificativo del cliente.
1.2.5 Le prestazioni professionali a distanza rivolte a minori o a clienti soggetti a tutela necessitano di particolare attenzione e maggiori misure di sicurezza.
Va prestata particolare attenzione alla autenticità del consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

1. 3 Protezione della transazione
1.3.1 Gli psicologi devono accertarsi della sicurezza delle transazioni, comprese le operazioni finanziarie, e della riservatezza delle informazioni psicologiche e personali, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie finalizzate.
1.3.2 Va comunque ricercata la massima sicurezza sul sito Internet, sulla linea telefonica o su altri mezzi elettronici utilizzati, attraverso idonea strumentazione (hardware e software) e compreso l' uso dei servizi cifrati.
1.3.3 I livelli di sicurezza devono essere sempre aggiornati.

2. RISERVATEZZA
2.1 Riconoscimento dei limiti

2.1.1 Gli psicologi devono assicurarsi che gli utenti siano informati sulla legislazione relativa alla protezione di dati su qualsiasi tipo di supporto siano registrati, alla comunicazione delle informazioni e sui limiti alla riservatezza, per esempio nei casi in cui ricorre obbligo di referto o di denuncia.
2.1.2 Gli utenti vanno informati circa i dati custoditi e i loro diritti su di essi.
2.2 Conservazione dei dati
2.2.1 Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per le prestazioni a distanza per qualsivoglia tipologia di supporto o tecnologia venga utilizzata.
2.2.2 Gli psicologi devono tenere conto della possibilità che l’interazione attraverso mezzi telematici può comportare la registrazione e la memorizzazione delle informazioni anche da parte dell’utente.

3. RELAZIONE CON LE CARATTERISTICHE DI SPECIALI SERVIZI OFFERTI DA INTERNET
3.1 Gli psicologi che offrono prestazioni a distanza devono tenere conto che il servizio è utilizzabile anche al di fuori dei confini nazionali e che gli utenti possono afferire a nazionalità, etnie, religioni, costumi e riferimenti normativi disomogenei rispetto a quelli del professionista, nonché del fatto che regolamentazioni diverse (o assenti) della professione di psicologo in altre nazioni possono indurre aspettative inadeguate, incongrue o errate da parte dell’utilizzatore.

4. APPROPRIATEZZA
4.1 La ricerca di base
4.1.1 In considerazione del rapido sviluppo dei sistemi di comunicazione e delle ricadute di questi sulla pratica professionale a distanza, gli psicologi devono utilizzare con cautela soprattutto quelli ancora mancanti di una base di ricerca consolidata.
4.1.2 È un dovere professionale dello psicologo che opera a distanza di informarsi sulle caratteristiche e sui limiti dei mezzi utilizzati e di tenere conto della ancora ridotta disponibilità di informazioni sulle differenze con l’interazione diretta.
4.1.3 Lo psicologo tiene conto dei limiti della propria competenza sugli strumenti e sulla tecnologia che utilizza e, conseguentemente, attiva servizi ed intraprende solo attività compatibili con tali limiti.

5. COMPITI DEGLI ORDINI TERRITORIALI
5.1.1 È opportuno che ciascun Ordine territoriale tenga un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche.
5.1.2 È opportuno che ciascun Ordine territoriale istituisca un gruppo di studio allo scopo di monitorare le attività psicologiche svolte, via internet e a distanza, nel proprio territorio di competenza.

Fonte:
Ordine degli Psicologi Italiani

Contributi Correlati

Per comprendere il ruolo delle tecnologie nello sviluppo dell'individuo e della società. Tu cosa sai del tuo futuro? Accedi adesso

Sei qui: Risorse Informati Professione Psicologo

Connettiti con noi

Indaghiamo sulla natura dei cambiamenti in atto per cercare di capire quale ruolo le tecnologie stanno assumendo nello sviluppo dell'individuo del futuro.